Lo chiarisce la Cassazione Penale: non serve il consenso dell’interessato nel caso si voglia procedere all’accertamento del tasso alcolemico con prelievo del sangue.

Vieppiù:è valido l’accertamento effettuato con tale procedura se, per incapacità del soggetto, non lo si è potuto notiziare della facoltà di farsi assister da un legale.

Cassazione Penale Sez.4 Sentenza n°5133 del 2022

 

 

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