Secondo la Cassazione penale Sez.4,il superamento quantitativamente rilevante di un limite di velocità ovvero l’imprudenza alla guida, unitamente ad accertamenti tossicologici (esame sangue o urine, esito positivo narcotest) giustificano appieno l’applicazione dell’art.187 Cds.

Ricordiamo infatti che non è sufficiente  la sola  positività alla sostanza perchè il reato di cui trattasi si concretizzi  come avviene nel caso di guida in stato di ebbrezza, ma è necessario che sia
riscontrato anche uno stato di alterazione psico-fisica  derivante dall’assunzione di droga  : il reato in esame è integrato dalla condotta di guida in stato d’alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Sentenza 22268 Cassazione Penale Sez.4 del 13.05.2021

 

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