La Cassazione Civile Sez.6 ribadisce un concetto già più volte sancito: il termine perentorio di 90 giorni per la notifica del verbale ai sensi dell’art.201 comma 1 del Cds decorre dal giorno di accertamento della   infrazione che,nel caso di utilizzo di apparecchi elettronici , coincide con quello della rilevazione senza eccezioni o deroghe.

E’ onere della Pubblica Amministrazione organizzarsi affinchè le operazioni di verifica delle rilevazioni siano idonee al rispetto del termine di cui sopra.

Sentenza Cassazione Civile Sez.6 n°35262 del 18.11.2021

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